venerdì 19 giugno 2009

l'investitore dei "fidanzatini" e il dolo eventuale

.
.
La sentenza appello ha riformato quella di primo grado per Stefano Lucidi che ha investito Alessio Giuliani e Flaminia Giordani uccidendoli.

In primo grado il giudice aveva stabilito che si trattasse di dolo eventuale, un concetto molto tecnico che adesso cercherò di spiegare con un esempio. Mettiamo il caso che un uomo con una pistola entri in una stanza. Insieme a lui ci sono altre persone. La stanza è buia e l'uomo non sente alcun rumore e quindi non sa dove si trovano le altre persone. L'uomo spara e colpisce qualcuno. Questo è un caso di dolo eventuale, cioè fare un'azione che si sa ha una probabilità altissima o la certezza di danneggiare altri. Senza voler danneggiare qualcuno in particolare.

Per il secondo grado, invece, la fattispecie rientra nella colpa. La colpa ha invece come fulcro la mancanza di volontà, volontà che sembra non essere presente nemmeno nel dolo eventuale, ma che in realtà proprio per le elevate probabilità o la certezza è presente.

L'avvocato della difesa ha parlato di colpa cosciente (un'aggravante della colpa): che sta a dire che manca l'accettazione dell'agente dell'evento possibile ma anzi l'agente è convinto che non accadrà nulla.

Concludo con una domanda: un automobilista al quale era stata già sospesa la patente, il quale va a 100 km/h in centro, al quale la fidanza dice di rallentare; può considerarsi non conscio della pericolosità delle proprie azioni e della certezza che il suo comportamento non farà accadere nulla?

dolo, colpa, alcuni dati

Nessun commento: